Novità normativa: rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici

Con Decreto Legislativo n.159 del 1 agosto 2016, viene data attuazione alla Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Tale direttiva abroga la direttiva 2004/40/CE ed entra in vigore a partire dal 2 settembre 2016, modificando il D.Lgs 81/08.

Di seguito si riporta il link al sito della gazzetta ufficiale.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/18/16G00172/sg

 

Valutazione del rischio chimico: modifiche apportate al D. Lgs 81/08

Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 comporta importanti modifiche per il Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 relativamente alla gestione degli agenti chimici.
In particolare, con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, che è entrato in vigore il 29 marzo 2016, diventa obbligatorio per tutte le aziende eseguire la valutazione del rischio chimico tenendo in considerazione la nuova classificazione degli agenti chimici apportata dai regolamenti CE n.1907/2006 e n.1272/2008.
Infatti l’articolo 223, comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 ora impone dopo le modifiche quanto segue:
“Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare; [4]
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco é riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese”.

Inoltre il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 modifica anche il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sulla tutela delle lavoratrici in gravidanza e in allattamento, sempre in relazione alle novità introdotte dai regolamenti CE citati.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti all’indirizzo e-mail commerciale@cds-brescia.it.

Variazione nella classificazione di alcune sostanze: formaldeide e stirene

In seguito al nuovo Regolamento UE 605-2014 dell’ Unione europea – CLP sono state modificate le classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze elencate in allegato VI al regolamento CLP. In particolare si rilevano alcune classificazioni modificate in senso peggiorativo, ad esempio:

Ø Formaldeide: da carc. Cat. 3 R40 diventa carc. Cat. 2 R45 (H350) e viene classificata anche come mutageno cat. 3 R68 (H341);
Ø Stirene: viene aggiunta la classificazione come Repr. Cat. 3 R63 (H361d), e STOT RE 1 (H372) per gli organi uditivi.

Per quanto concerne i risvolti in ambito sicurezza, si ricorda che la variazione di classificazione avvenuta per la formaldeide cambia notevolmente il quadro normativo per le aziende che hanno a che fare con tale sostanza. In particolare la sostanza entra nel campo di applicazione del Titolo IX D.Lgs 81/08 Capo II per agenti cancerogeni e mutageni, con obblighi aggiuntivi per il Datore di Lavoro, fra i quali:
Ø Obbligo di sostituzione dell’agente ove tecnicamente possibile, in alternativa obbligo di messa in atto di un sistema a ciclo chiuso, in alternativa obbligo di riduzione al minimo dei lavoratori esposti
Ø Obbligo di aggiornamento della valutazione del rischio subito ed almeno ogni 3 anni (comprensiva dei dati delle indagini svolte e del numero di lavoratori esposti…)
Ø Obbligo di effettuare l’indagine di igiene industriale (art. 237 comma 1 lettera d))
Ø Obbligo di formazione obbligatoria specifica almeno quinquennale
Ø Obbligo di redazione e comunicazione triennale all’ASL del Registro degli Esposti
Ø Obbligo di spogliatoi con armadi a scomparti separati per abiti civili e indumenti di lavoro / DPI
Ø Obbligo di sorveglianza sanitaria specifica
Ø Obbligo di comunicazione agli organi di vigilanza in caso di esposizione non prevedibile o incidente

Si ricorda, inoltre, che in funzione della concentrazione, la miscela con formaldeide può risultare anche Tossica (R23/24/25) con implicazioni anche sull’applicabilità del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..

E’ importante sottolineare come la formaldeide non si trovi esclusivamente come prodotto od in miscela (es. applicazioni in anatomia patologica, disinfezione) ma la maggior parte della formaldeide prodotta è destinata alla produzione di polimeri e di altri composti chimici, es. resine termo-indurenti, laminati plastici, schiume isolanti, adesivi, polioli, con l’urea è impiegata come vernice collante di pannelli in legno di truciolato nobilitato o MDF; è contenuta, inoltre, nei pannelli fonoassorbenti dei controsoffitti e nelle pareti divisorie degli uffici open space. E’ utilizzata inoltre nelle tinture tessili.
Per tutte queste applicazioni è quindi possibile, soprattutto per processi ad alta temperatura, il rilascio della sostanza nell’ambiente di lavoro.

La classificazione della Formaldeide come “cancerogeno, 1/B” che doveva entrare in vigore dal 1° aprile 2015, è stata posticipata al 1° gennaio 2016.
Pertanto anche l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio viene rinviato a tale data.
In caso di lavoratori esposti (laboratori, sanità, industria, cosmetica) è quindi prorogato al 01.01.2016 l’obbligo di:
Datore di Lavoro: adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l’applicazione di quanto previsto dal titolo IX – Capo II del D.vo 81/08;
in caso di esposizione, sono previsti l’obbligo di tenuta del registro degli esposti a cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l’invio della cartella sanitaria e di rischio all’ex ISPESL (INAIL) in caso di cessazione, la richiesta della cartella all’ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di inizio rapporto, ecc.

Circolare informativa: RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL

L’art. 24 del D.M. 12.12.2000 e smi, prevede che l’INAIL possa applicare una riduzione del tasso medio di
tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:

Lavoratori – anno Riduzione
Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%

Tale riduzione del tasso medio riguarda gli interventi attuati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda, ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
L’eventuale sconto sulla tariffa viene concesso da INAIL in relazione agli interventi, effettuati nell’anno solare precedente, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

A DIFFERENZA DEGLI SCORSI ANNI, DOVE LA DOCUMENTAZIONE PROBANTE VENIVA INVIATA AD INAIL SOLO SU RICHIESTA DELL’ENTE, A PARTIRE DA QUEST’ANNO LA DOCUMENTAZIONE ANDRÀ INVIATA TELEMATICAMENTE AD INAIL CONTESTUALMENTE ALL’INVIO DEL MODELLO OT24.

A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine del 29 febbraio 2016.

La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it.

Siete in regola con i corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso?

Siete in regola con i corsi di formazione per addetti al PRIMO SOCCORSO?

E con i corsi di aggiornamento per addetti al PRIMO SOCCORSO?
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Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare tra i lavoratori gli addetti alla squadra di Primo Soccorso e di provvedere alla loro formazione. La formazione è disciplinata artt. 37 e 45 del D.Lgs. 81/08 oltre che dal DM 388/03.
La formazione deve essere aggiornata ogni 3 anni.

A chi è rivolto il Corso di Primo Soccorso?
Il corso è rivolto ai lavoratori che sono stati designati dal Datore di Lavoro a ricoprire il ruolo di Addetti al Primo Soccorso Aziendale ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 81/08. Le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende sono classificate nei gruppi A, B o C dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.

Quali sono gli obiettivi del Corso di Primo Soccorso?
Il corsi di PRIMO SOCCORSO hanno l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso aziendale, in maniera efficace ed esauriente, trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica.

Per informazioni sulle date di svolgimento dei prossimi corsi, siete pregati di contattare il numero tel. +39 030.2429612 o inviare una mail all’indirizzo: commerciale@cds-brescia.it.

Campagna antinfluenzale 2015/2016

Come negli anni precedenti, anche quest’anno, nel mese di Ottobre CDS propone l’opportunità dell’esecuzione delle vaccinazioni antinfluenzali per i dipendenti delle aziende clienti.

Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è, per nostra situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, quello autunnale, a partire dalla metà di ottobre fino a dicembre.

Per informazioni siete pregati di contattare il numero tel. +39 030.2429612 o inviare una mail all’indirizzo: commerciale@cds-brescia.it.

Informativa CDS

Circolare Ministero della Salute 2015-2016

Alcol e lavoro: aspetti normativi per la tutela della salute dei lavoratori

Negli ultimi anni la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro è andata modificandosi, affrontando gli aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti individuali scorretti, tra i quali l’assunzione di alcolici.
Il  legislatore ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nella attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli  alcolimetrici ai lavoratori, e ha previsto, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 125/2001 – Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Introduzione del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15)
Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”
Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001)
D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 – c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” Obbligo di valutazione di tutti i rischi. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Lo stesso decreto prevede inoltre che il datore di lavoro adotti disposizioni mirate alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori, nello specifico anche per quanto riguarda il rischio legato all’assunzione di alcolici, e prevede l’obbligo per il lavoratori di rispettare le stesse.
Agli operatori che svolgono le attività a rischio previste dall’accordo di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006 (elenco sottoriportato) è fatto divieto di assumere alcolici anche prima di prendere servizio, o durante le pause per i pasti, in quanto la presenza di alcol nel sangue rappresenta un rischio aggiuntivo di andare incontro ad infortunio sul lavoro o di provocare danni per la salute a terze persone.
Tale divieto vale anche per gli operatori nei periodi di pronta disponibilità che effettuano le lavorazioni di cui sopra.

 

Contatta C.D.S. al numero 030.24.29.612 per una consulenza specifica sul tema.

 

 

 

Dal 1 Giugno 2013 STOP alle autocertificazioni: obbligo DVR anche per le aziende con meno di 10 lavoratori

Dal 1° Giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Il DVR dovrà essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché il medico competente e dovrà essere obbligatoriamente tenuto presso il luogo di lavoro.