Il DM 9 luglio 2012 ha ridefinito i contenuti degli allegati 3A (cartella sanitaria e di rischio) e 3B (comunicazione all’ASL dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori) del D.lgs.81/08 e le modalità di trasmissione dell’allegato 3B.
In particolare l’Art. 3 DM 9 luglio 2012 ha stabilito i contenuti e le modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori.
In particolare:
1.) La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede, deve essere effettuata dal Medico Competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento (quindi 31 marzo).
2.) La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica (tramite Portale INAIL).
Tale attività è obbligatoria per il Medico Competente e va ad affiancare altre attività altrettanto obbligatorie quali il sopralluogo, la riunione annuale, la consulenza sul documento di valutazione dei rischi, ecc.
Tale attività prevede la raccolta di dati statistici tramite una tabella informatizzata (vedi link indicato in fondo a questa comunicazione), che dovrà essere poi interamente trascritta manualmente utilizzando il portale che l’INAIL le ha appositamente dedicato.
Una volta effettuata la registrazione dei dati l’Azienda verrà informata – tramite una comunicazione telematica – dall’INAIL dell’avviata fase di raccolta dati inerente l’attività sanitaria del Medico Competente.
La raccolta di tali dati ha scopo epidemiologico, anche se non sono escluse altre finalità circa il loro utilizzo, in considerazione del fatto che copia dell’allegato verrà inviato agli uffici ASL locali.
In sintesi :
Attività da espletare: raccolta statistica tramite dati aggregati aziendali dell’anno trascorso.
Per quali aziende questa attività è obbligatoria : per tutte le aziende dove è nominato il Medico Competente sia pubbliche, che private.
Termine ultimo per la trasmissione dei dati : 31 marzo di ogni anno.
(27 Gennaio 2017)